Diventa più agevole la rinuncia alle proprietà immobiliari

Più agevole la rinuncia alla proprietà immobiliare (Sezioni unite civili della Cassazione n. 23093 dell’11 agosto 2025).

La pronuncia, la n. 23093, cristalizza due principi di diritto. Con il primo si afferma che la rinuncia è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’articolo 832 del Codice civile, «realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’articolo 827 Codice civile, quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene».

Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare trova fondamento, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un altro contraente. Il secondo principio definito dalle Sezioni unite chiarisce che, quando la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appare determinata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il l’articolo 42, secondo comma, della Costituzione o di nullità per illiceità della causa o del motivo. Infatti, sottolineano le Sezioni unite, in primo luogo le limitazioni della proprietà, indirizzate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore; inoltre, dall’articolo 42 della Costituzione, non si può ricavare un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Il caso approdato alle Sezioni unite riguarda la rinuncia, da parte di due sorelle, effettuata con atto notarile, a terreni qualificati come sostanzialmente inservibili e privi di valore economico. Il ministero dell’Economia e l’agenzia del Demanio si erano opposti chiedendo la nullità dell’atto o comunque la sua inefficacia nei confronti dello Stato. Le Sezioni unite, nell’affrontare la questione, osservano che l’esercizio della facoltà di disporre della proprietà non implica necessariamente lo scambio con un suo corrispettivo. Dove il riferimento è ovviamente alla donazione, oltre che proprio alla rinuncia del diritto. In ogni caso, per la Cassazione, l’idoneità di una cosa a formare oggetto del diritto di proprietà ha come ricadute il fatto che possa essere sia trasferita a terzi, oppure scambiata con altre cose, sia rinunciata da parte del titolare. Dalla cornice costituzionale, poi, non emerge, dunque, un generale dovere del proprietario di esercitare i suoi poteri in maniera “funzionale” al sistema socio-economico: il godimento del bene resta forma di esercizio del diritto di proprietà appartenente al titolare per il soddisfacimento di un interesse patrimoniale da lui disponibile. «Il minimo costituzionale del diritto di proprietà – si legge nella sentenza , pertanto, è dato sia dal legame di appartenenza del bene, sia dall’apprezzabile valore economico dello stesso». Di conseguenza se le facoltà di godere e disporre della cosa risultano annullate, e non resta utilità patrimoniale per il proprietario, viene meno la medesima proprietà, visto che il titolare non può essere riqualificato come gestore nell’interesse collettivo. Del resto, quando l’ordinamento istituisce divieti ai proprietari di disporre di determinati beni attraverso l’abbandono incontrollato degli stessi, la illegittimità della condotta viene affermata non già sindacando l’abusività dell’atto di rinuncia, che invece rientra nel contenuto del diritto di proprietà, ma per la violazione di norme imperative di ordine pubblico. La rinuncia alla proprietà immobiliare deve poi essere considerata un atto essenzialmente unilaterale, la cui funzione è soltanto quella di dismettere il diritto, senza interessarsi della destinazione del bene e del suo contestuale, o successivo, eventuale acquisto da parte di altro soggetto. L’unilateralità va intesa come conseguenza dell’interesse individuale che essa realizza con la dichiarazione del titolare del diritto soggettivo diretta unicamente a dismettere il medesimo. La dichiarazione va manifestata nel mondo esterno perché produca il suo effetto con atto pubblico o scrittura privata e va trascritta perché sia opponibile a determinati terzi, ma non deve rivolgersi ad una determinata persona.

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