Il mandato dell’amministratore ha durata annuale ed è rinnovabile automaticamente e tacitamente una sola volta . Decorso tale termine senza formale riconferma, l’amministratore opera in regime di proroga limitatamente agli atti urgenti e senza diritto ad ulteriori compensi, salvo il rimborso delle spese documentate. É illegittima perciò la pretesa economica avanzata per attività ordinarie compiute per più annualità successivamente alla scadenza del mandato anche se tali spese siano state iscritte nei bilanci approvati. Sono i chiarimenti resi dal Tribunale di Massa con sentenza 432/2025 del 4 agosto scorso. La vicenda si originava dalla richiesta di compenso arrivata da una società di amministrazione condominiale la quale aveva gestito un condominio senza formale rinnovo dell’incarico oltre la proroga automatica annuale (Trib. Massa Carrara, n. 432/2025 del 04/08/2025).