Gli amministratori di società, accertato il verificarsi di una causa di scioglimento della stessa, hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 2485, comma 1, c.c., di darne pubblicità attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese e, in caso di ritardo od omissione, rispondono dei danni che la loro condotta abbia arrecato alla società, ai soci, ai creditori sociali o ai terzi.