Nei contratti che hanno come effetto il trasferimento di edifici, la sanzione di nullità (prevista dall’articolo 29, comma 1-bis, legge 52/1985) in caso della mancanza della dichiarazione di conformità catastale è da qualificare come nullità solamente formale e testuale e non sostanziale: è sufficiente che l’atto traslativo contenga la dichiarazione di conformità catastale resa dall’intestatario o l’attestazione sostitutiva di un tecnico abilitato e non è necessario che la dichiarazione sia effettivamente veritiera, salvo che la falsità emerga in modo palese. Così decide la Cassazione con la sentenza 27531 del 16 ottobre 2025, altresì affermando, di conseguenza, che lo stesso principio deve essere applicato con riguardo al giudizio di esecuzione in forma specifica di cui all’articolo 2932 del Codice civile.