Il 17 ottobre 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 149/2022 (“Decreto Legislativo”) di riforma del processo civile. Il Decreto Legislativo si propone di realizzare i tre obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile fissati dalla Legge Delega, pur sempre nel rispetto della garanzia del contraddittorio e della effettività del diritto di difesa, che restano il faro che ha guidato lo spirito della riforma.
Il Decreto Legislativo mira infatti ad una migliore e più efficiente amministrazione del processo civile, anche alla luce dell’esigenza di adeguare i tempi della giustizia italiana al dinamismo del mercato europeo e globale.
Il Decreto Legislativo è quindi intervenuto significativamente sulla disciplina del processo ordinario di primo grado operando su un duplice fronte: da un lato, ha rafforzato il modello processuale semplificato già esistente, rendendolo obbligatorio per controversie documentali e non particolarmente complesse, dall’altro lato, ha introdotto un sistema di accelerazione che consente, in presenza di determinate circostanze, di addivenire ad una conclusione del giudizio in tempi record, evitando istruttorie inutili e dispendiose.
In tale contesto, importanti misure sono state adottate in un’ottica di digitalizzazione del giudizio, rispetto al quale l’Italia era già un esempio virtuoso nel panorama europeo. Sono state dunque codificate e stabilizzate le modalità di svolgimento delle udienze da remoto e rafforzati gli strumenti per un processo civile interamente informatizzato.
Nell’ambito del sistema delle impugnazioni, il Decreto Legislativo è intervenuto rafforzando la disciplina dei “filtri” e rendendo più celere la definizione di quelle impugnazioni inammissibili, improcedibili o manifestamente infondate (cfr., infra, par. 3.2).
Da ultimo, il Decreto Legislativo ha introdotto importanti innovazioni nell’ambito dei metodi di alternative dispute resolution, intervenendo sugli istituti della mediazione e della negoziazione assistita e, soprattutto, rafforzando la disciplina dell’arbitrato. In particolare, è stato attribuito agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari.
Alcune norme introdotte dal Decreto Legislativo si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio (processo civile) e 30 giugno 2023 (ADR).
Gli interventi sul giudizio di primo grado
Si è intervenuti sulla disciplina della fase introduttiva del giudizio, per perseguire una maggiore concentrazione e pervenire alla prima udienza con tutte le “carte scoperte”. Ciò significa che la definizione del thema decidendum e del thema probandum sarà già chiara al momento della prima udienza, consentendo così l’effettivo avvio del giudizio alla luce delle posizioni delle parti.
La riforma prevede che lo scambio degli scritti difensivi si svolgerà prima dell’udienza di comparizione (e non dopo), secondo tre termini abbreviati rispetto alle tempistiche attuali: uno per parte (attore e convenuto) e uno comune per repliche e prove contrarie.
La partecipazione personale delle parti alla prima udienza
La riforma mira alla concentrazione delle udienze e, a tal proposito, sarà la prima udienza ad avere un ruolo centrale. In particolare, è stabilito che alla prima udienza le parti dovranno comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione, e la mancata comparizione, senza giustificato motivo, sarà valutabile dal Giudice quale possibile argomento di prova ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.c.
Incentivo delle soluzioni conciliative giudiziali
Sempre in un’ottica di deflazione del contenzioso civile, è previsto che il Giudice possa formulare la proposta transattiva o conciliativa anche nella fase decisoria del giudizio, ossia fino al momento in cui verrà fissata l’udienza di rimessione della causa in decisione.
Il nuovo “procedimento semplificato di cognizione”
Il procedimento sommario di cognizione, attualmente disciplinato dagli artt. 702-bis – 702-quater c.p.c., troverà applicazione sia davanti al tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale, quando i fatti della causa siano solo parzialmente controversi e l’istruzione si basi su prova documentale o non richieda un’attività particolarmente complessa.
Le ordinanze provvisorie
Il Decreto Legislativo introduce la possibilità di “giudizi-lampo”: nelle controversie di competenza del Tribunale in materia di diritti disponibili, il Giudice, su istanza di parte, potrà pronunziare un’ordinanza di accoglimento (anche provvisoriamente esecutiva) o di rigetto, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando la controversia appaia di manifesta soluzione.
Digitalizzazione
Il Decreto Legislativo prevede l’ampliamento delle forme di celebrazione del processo da remoto e in forma cartolare mediante scambio di note scritte, sull’esperienza delle soluzioni introdotte durante l’emergenza Covid. La trattazione scritta potrà quindi sostituire, se le parti lo richiedono congiuntamente o non si oppongano, le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi da difensori, parti, P.M. e ausiliari del giudice.
Le impugnazioni
Il Decreto Legislativo mira a scoraggiare impugnazioni pretestuose e temerarie stabilendo:
-Il filtro in appello
per il giudizio d’appello, la riforma prevede la possibilità, in capo alla ripristinata figura del consigliere istruttore, di dichiarare manifestamente infondata l’impugnazione che non ha alcuna possibilità di essere accolta. La decisione circa la manifesta infondatezza potrà essere resa con sentenza succintamente motivata, anche mediante rinvio a precedenti conformi, a seguito di trattazione orale.
-Il filtro di ammissibilità in Cassazione
In relazione al giudizio in Cassazione, il Decreto Legislativo prevede un procedimento accelerato per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso.
Le modifiche ai procedimenti di ADR
Sempre nell’ottica di realizzare le finalità di deflazione del contenzioso e di riduzione dei tempi della giustizia, si è impegnata a potenziare gli strumenti di alternative dispute resolution. Ciò è avvenuto su tre direttrici principali: estendendo l’applicabilità dell’istituto della mediazione, estendendo l’ambito di applicazione della negoziazione assistita e rafforzando le garanzie di imparzialità all’interno dell’arbitrato.
La mediazione
Al fine poi di aumentare l’efficacia e la capacità risolutiva del procedimento di mediazione, la riforma si propone: i) di incoraggiare la partecipazione personale della parte ai relativi incontri – circostanza che ha già provato la sua efficacia – ii) di incentivare, parallelamente, anche la mediazione demandata dal giudice, promuovendo un regime di collaborazione fra gli uffici giudiziari, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione e iii) di migliorare la preparazione dei mediatori, affinché dispongano anche di capacità conciliative, prevedendo al tempo stesso percorsi di formazione in materia per i magistrati.
La negoziazione assistita
Con specifico riferimento alla negoziazione assistita, disciplinata dal d.l. n. 132 del 2014, oltre ad aver ampliato il numero delle materie nell’ambito delle quali sarà possibile ricorrervi – includendo per la prima volta anche la materia dei rapporti di lavoro – la riforma ha introdotto importati novità, rendendo possibile lo svolgimento della negoziazione in modalità telematica e introducendo l’istruzione stragiudiziale. Qualora previsto nella convenzione di negoziazione, infatti, ciascun avvocato potrà invitare la controparte a rendere dichiarazioni confessorie su fatti specifici. Questo consentirà di accertare definitivamente alcune circostanze della controversia che potranno essere usate in giudizio nel caso in cui la risoluzione stragiudiziale non abbia successo. In aggiunta, il legale potrà anche acquisire dichiarazioni da terzi su circostanze rilevanti per la lite. Di grande rilevanza sempre ai fini di incentivare il ricorso alla negoziazione assistita, è poi l’istituzione del patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la stessa costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’arbitrato
Con la riforma è stato infine potenziato in modo sostanziale anche l’arbitrato: se da una parte viene infatti rafforzato il principio d’imparzialità e indipendenza degli arbitri, progressivamente sempre più parificati all’organo giudiziario, dall’altra ne vengono poi ampliati i poteri, consentendo agli stessi di emettere provvedimenti cautelari, prerogativa fino ad oggi riconosciuta esclusivamente alla magistratura.
