Qualora per errore della conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota fosse stata correttamente redatta, sia stata riportata nei succitati registri a carico di persona diversa dall’alienante dell’immobile e quindi imputata in un diverso conto individuale, o non sia stata ritualmente annotata, la ricerca da parte del titolo reso pubblico può risultare infruttuosa con conseguente responsabilità del Conservatore dei registri immobiliari per i danni eventualmente subiti dal terzo.
L’art. 2679, comma 2, c.c., statuendo che il conservatore deve tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge, tra cui, ai sensi del r.d. n. 2130/1874, anche la tavola alfabetica e la rubrica dei cognomi, pone a carico del conservatore un obbligo di corretta tenuta di tali registri, con la conseguenza che, se tanto non avviene, il soggetto che ha subito un danno da tale comportamento deve essere risarcito. (C. Cass., Civile, Sez. 3, Ord. 28/11/2024, n. 30642)
