La polizza assicurativa cosiddetta «postuma decennale», prescritta dall’articolo 4 del Dlgs 122/2005 (che disciplina la vendita degli immobili da costruire o in corso di costruzione) è un contratto di assicurazione «per conto di chi spetta» (e quindi l’assicurato è l’acquirente dell’abitazione) e non un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile, caso nel quale l’assicurato coinciderebbe con il contraente, vale a dire con il costruttore.
Lo stabilisce la sentenza n.1909 del 27 gennaio 2025 (priva di precedenti) della Suprema Corte di Cassazione. Ne deriva che i diritti scaturenti dalla polizza spettano all’assicurato, al quale, pur non essendo parte del rapporto contrattuale, compete la piena legittimazione ad agire nei confronti dell’assicuratore, ponendosi soltanto la questione – da risolvere di volta in volta con l’esame della specifica polizza contrattuale – se si tratti di legittimazione, oltre che piena, anche esclusiva oppure se con essa concorra la legittimazione del contraente.
Se invece si trattasse di una polizza Rc l’assicurato sarebbe l’unico legittimato a far valere i diritti derivanti dalla polizza.
L’articolo 4 del Dlgs 122 dispone che il costruttore è obbligato a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà (a pena di nullità del contratto di compravendita) una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente «a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi».
La Cassazione si discosta dalla tesi dottrinale secondo la quale la natura della polizza postuma decennale sarebbe da ricavare in ogni specifico caso concreto, leggendo la polizza volta per volta stipulata. Infatti, l’obbligo del costruttore di stipulare la polizza assicurativa e di consegnarla all’acquirente trova fondamento nella filosofia sottostante al decreto legislativo 122, il quale persegue l’obiettivo di realizzare un’equa e adeguata tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, specialmente al fine di fronteggiare sopravvenute situazioni di crisi o di insolvenza del costruttore.
Pertanto, se la decennale postuma fosse considerabile in termini di polizza contro la responsabilità civile, mancherebbe la facoltà del danneggiato di convenire in giudizio direttamente l’assicuratore e si avrebbe, come naturale conseguenza, che unico legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla polizza sarebbe il costruttore, il quale potrebbe pretendere dall’assicuratore di essere tenuto indenne di quanto sia condannato a pagare a titolo risarcitorio all’acquirente, mentre quest’ultimo non potrebbe invocare il pagamento diretto dell’indennizzo assicurativo in suo favore.
L’esigenza di scongiurare che la tutela dei diritti patrimoniali dell’acquirente non resti frustrata dalle vicende sostanziali, processuali ed eventualmente concorsuali del costruttore impone dunque di ritenere che la polizza decennale postuma abbia natura di assicurazione contro i danni per conto altrui.
