In tema di fideiussione, la clausola che prevede la «permanenza dell’obbligazione del fideiussore», derogando alle disposizioni di cui all’art. 1957 c.c. può essere ritenuta abusiva: infatti ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t), e 36 del codice del consumo qualora determini uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, limitando in modo eccessivo la facoltà del consumatore di opporre eccezioni può essere ritenuta illegittima. In particolare, tale clausola, non prevedendo un apprezzabile vantaggio per il consumatore, non giustifica la perdita dell’eccezione di decadenza, risultando contraria alla normativa a tutela della trasparenza e dell’equità nei contratti conclusi con i consumatori (Trib. Torino, sentenza n. 555 del 4 febbraio 2025).