In tema di mantenimento dei figli, la minore età del figlio rappresenta di per sé una condizione soggettiva dello stato di bisogno, non esclusa nel caso in cui anche l’altro genitore provveda in via sussidiaria alle esigenze del minore. Pertanto, l’adempimento parziale dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento integra la fattispecie criminosa della violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando le somme versate non consentono ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze e bisogni essenziali.
(Corte di Cassazione, Sezione 6, Penale, Sentenza, 17 aprile 2025, n. 15264)
