Responsabilità sanitaria: quando l’errore nell’intervento obbliga la struttura al risarcimento
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Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12316 del 2026, ha precisato che, in tema di responsabilità sanitaria, la struttura risponde ex artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte colpose dei sanitari di cui si avvale, ove il paziente provi rapporto di cura, danno e nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”. L’incompletezza del consenso informato non determina, invece, automaticamente un diritto al risarcimento, essendo necessario provare che il paziente avrebbe rifiutato il trattamento o che abbia subito un autonomo e serio pregiudizio all’autodeterminazione.
