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La parte vittoriosa continua ad anticipare le spese della parte sconfitta: il D.Lgs n. 139/2024 aveva introdotto la richiesta preventiva dell’imposta di registro alla parte condannata alle spese, ma solo per condanne e decreti ingiuntivi e ha lasciato la parte vittoriosa obbligata in via sussidiaria. Tuttavia a diciotto mesi dall’applicazione, sia la circolare n. 2/E/2025 che la giurisprudenza mostrano i nodi: ambito limitato, solidarietà piena in caso di compensazione delle spese, infruttuosità non definita, vincitore garante dell’insolvenza del soccombente.
