Ai fini del condono edilizio la nozione di completamento funzionale, per i manufatti con destinazione diversa da quella residenziale, esige che l’opera abbia assunto una sua forma stabile nella consistenza planivolumetrica e una sua riconoscibile e inequivoca identità funzionale che ne connoti con assoluta chiarezza la destinazione d’uso. (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 11/02/2025, n. 1118).