Addio al fallimento: al suo posto la liquidazione giudiziale.
Si parte da una rivoluzione letterale: la riforma abbandonando la tradizionale espressione “fallimento” e sostituendola con quella di “liquidazione giudiziale”, nella quale si innesta una soluzione concordataria con la completa liberazione dei debiti entro 3 anni al massimo dall’apertura della procedura ha come scopo, di evitare le conseguenze connesse alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, “che vanno dalla stigmatizzazione all’incapacità di far fronte ai propri debiti, e che incidono negativamente sulle possibilità di avviare una nuova attività, nascondendo il fatto che la crisi o l’insolvenza sono evenienze fisiologiche nel ciclo di un’impresa, da prevenire ed eventualmente regolare al meglio, ma non da esorcizzare”.
Le modifiche attengono:
– Fase preventiva e stragiudiziale per anticipare l’emersione della crisi.
– Giudice ad hoc per le procedure concorsuali.
– Concordato preventivo in continuità.
– Accordi di ristrutturazione estesi.
– Marketplace nazionale per i beni in vendita, il sistema Common.
– Procedura unitaria per i gruppi di impresa.
– Più facile l’accesso al credito.
– Tutela per chi compra immobili da costruire.
Queste in sintesi le più importanti modifiche.
Vincenzo Messina