Addio al fallimento: al suo posto la liquidazione giudiziale.

Si parte da una rivoluzione letterale: la riforma abbandonando la tradizionale espressione “fallimento” e sostituendola con quella di “liquidazione giudiziale”, nella quale si innesta una soluzione concordataria con la completa liberazione dei debiti entro 3 anni al massimo dall’apertura della procedura ha come scopo, di evitare le conseguenze connesse alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, “che vanno dalla stigmatizzazione all’incapacità di far fronte ai propri debiti, e che incidono negativamente sulle possibilità di avviare una nuova attività, nascondendo il fatto che la crisi o l’insolvenza sono evenienze fisiologiche nel ciclo di un’impresa, da prevenire ed eventualmente regolare al meglio, ma non da esorcizzare”.

Le modifiche attengono:

– Fase preventiva e stragiudiziale per anticipare l’emersione della crisi.

– Giudice ad hoc per le procedure concorsuali.

– Concordato preventivo in continuità.

– Accordi di ristrutturazione estesi.

– Marketplace nazionale per i beni in vendita, il sistema Common.

– Procedura unitaria per i gruppi di impresa.

– Più facile l’accesso al credito.

– Tutela per chi compra immobili da costruire.

Queste in sintesi le più importanti modifiche.

Vincenzo Messina

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